Gli sport sono tanti e molto diversi tra loro.
Con il Decreto del 3 novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 dicembre 2010, è stato stabilito l’obbligo di assicurare tutti gli sportivi dilettanti che sono tesserati in qualità di tecnici, dirigenti e atleti alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle discipline sportive associate.
L’assicurazione obbligatoria tutela lo sportivo dagli infortuni che possono accadere durante:
- lo svolgimento dell’attività sportiva, nel corso della gara ma anche nei momenti preliminari e finali di partite e allenamenti per le indispensabili azioni di riscaldamento e scarico;
- gli allenamenti, anche se effettuati in modo individuale, purché effettuati sotto autorizzazione e controllo dell’Ente sportivo;
- i trasferimenti, verso e dal luogo delle manifestazioni sportive, con qualsiasi mezzo di trasporto effettuato.
Infortunio durante lo sport: chi paga il risarcimento dei danni?
L’assicurazione obbligatoria si attiva al momento del tesseramento dell’atleta, dirigente o tecnico. Consiste in una copertura per l’invalidità permanente (può essere presente una franchigia) e per il caso morte dello sportivo assicurato (con un capitale non inferiore ad 80.000 euro).
Vengono risarcite anche le spese documentate per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti l’infortunio per gli sportivi di età inferiore ai 14 anni.
Saranno obbligatoriamente rimborsate dalla compagnia assicurativa tutte le spese relative ad un eventuale ricovero, causato da morso di animali, insetti e ragni, da un avvelenamento da ingestione o assorbimento di sostanze o da congelamento, colpi di sole, calore e assideramento.
Attenzione però: il decreto stabilisce che la liquidazione del risarcimento deve avvenire entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Per coloro che invece praticano attività a livello ludico, amatoriale e non agonistico non sussistono obblighi di assicurazione sugli infortuni sportivi. In questo caso è un’ottima pratica stipulare una polizza assicurativa privata per l’atleta, affinché possa tutelarsi dagli incidenti sportivi, andando a scegliere le garanzie e i massimali a lui più congeniali.
Anche in questo caso il decreto stabilisce che la liquidazione del risarcimento deve avvenire entro due anni dal giorno dell’infortunio.